Centro studi

Centro Studi di Responsabilità Medica e Sanitaria (CERMES)
manuale di diritto per responsabilità medica e sanitaria

Il Centro Studi è stato fondato da Mauro Bilancetti e da Francesco Bilancetti. Le loro pubblicazioni sono conosciute ed apprezzate sia in Italia che all’estero, non solo in Europa ma anche in America, come richiamate sotto la voce "Menzioni in pubblicazioni straniere”. Tra queste si segnalano, in particolare, il Manuale “Le responsabilità delle strutture e dei professionisti sanitari”, Pacini Editore, 2019 ,pagg.840, e “La responsabilità penale e civile del medico”, CEDAM, 2013, 8^ edizione, pagg. 1326.

Come già annunciato nella VIII edizione del 2013, gli autori avevano programmato la costituzione di un centro studi in materia di responsabilità Medica e Sanitaria, con funzioni di approfondimento delle relative questioni e ideazione di proposte, anche normative, rivolte alla tutela del diritto costituzionale alla salute, al potenziamento del servizio sanitario in generale e alla tutela del cittadino danneggiato, in un equilibrato rapporto servizio/utente. Nel 2015 hanno, quindi, creato il CERMES, Centro Studi di Responsabilità medica e sanitaria, con sede nello studio Bilancetti in Arezzo, via Marcello Malpighi n. 51. 

La prima proposta normativa è stata pubblicata nella Rivista Italiana di Medicina Legale, Edizioni Giuffrè, n. IV, 2016, pag. 1412, nell’articolo “Verso quale riforma della responsabilità medica?” e, dopo la riforma sanitaria di cui alla L. n. 24/2017, nel volume “Le responsabilità delle strutture e dei professionisti sanitari”, Pacini Editore, 2019.

Con la diffusione dei contagi da Covid- 19 il Centro Studi sta valutando le nuove problematiche giuridiche che si possono presentare.
Da un primo esame è emerso che molte Regioni italiane non hanno un piano per contenere le pandemie , nonostante l'O.M.S. abbia dato indicazioni a tutti i Paesi perché adottino piani antepandemia . Fin da ora si prospetta l'opportunità di una normativa specifica in favore di tutti coloro che risultino contagiati in conseguenza della attività sanitaria , prevedendo una indennità parametrata all'età ed alle condizioni di salute della vittima , come già avvenuto in passato per i contagiati in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni ematiche ( art. 1 L .25.2.1992 n. 210 : < Chiunque abbia riportato a causa di vaccinazioni obbligatorie ....lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica , ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato .... L'indennizzo ..,spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni HIV a seguito di somministrazioni di sangue e suoi derivati , nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni ....> ) . Altro precedente significativo è la legge francese del 4.3.2002 n. 303 che prevede, tra l'altro, la costituzione di < une commission regional de conciliation et d'indemnisation ....des infections nosocomiales et en formation de conciliation ...> . 
 Ciò si prospetta, quantomeno per tutti quei casi che non presentino responsabilità gravi ( art. 2236 Codice Civile ) per eventi prevedibili ed evitabili o comunque non dovuti a forza maggiore o stato di necessità ( art. 2045 Codice Civile ), nel qual caso ricorrerebbero invece i presupposti per il diritto ad un risarcimento integrale dei danni subiti per il contagio contratto da personale sanitario ed assistenziale o dai degenti in strutture sanitarie o residenze sanitarie assistenziali R.S.A. Dal Dicembre 2020 si è iniziata la campagna di vaccinazione per prevenire gli effetti, anche mortali, del contagio da Covid- 19 .
Si prevede che entro l’autunno 2021, almeno per la maggior parte dei paesi europei, saranno prodotti dalle poche industrie autorizzate, vaccini in quantità sufficiente e per questa ridotta popolazione si spera di raggiungere quella che viene chiamata l’immunità di gregge. 
Non si considera però che il ” gregge “ è immune se tutta la popolazione mondiale viene vaccinata perché i rischi di contagio permarranno comunque, data la globalizzazione dei rapporti umani, dalla quale non è più dato prescindere; anzi, con il passare del tempo si aggiunge il rischio di mutamenti del virus che rendano il contagio ancora più rischioso ed il vaccino attuale non sempre efficace . 
La corsa all’accaparramento per primi dei Paesi economicamente più forti non è dunque la soluzione , neppure per chi è più dotato sotto il profilo economico e tecnologico .
Per prevenire i milioni di morti che, nella situazione attuale, si prevede che ci saranno a breve, l’unica soluzione è consentire che tutti gli Stati siano messi in grado di produrre, nella maniera più ampia possibile, i vaccini necessari alla propria popolazione prescindendo dai relativi brevetti o comunque di consentirne la produzione di massa per soddisfare, a breve, le esigenze dell’umanità intera, previa una adeguata indennità a quanti, benemeriti, hanno investito per la ricerca e la produzione.
Non è solo una doverosa scelta etica ma anche giuridica e, come tale, cogente e soprattutto di interesse generale che deve, come sempre, prevalere . 
Lo stato di necessità, riconosciuto in tutti gli ordinamenti ( ad es. si veda per la legislazione italiana quanto disposto dagli artt. 54 Cod.Pen, per la responsabilità penale, 2045 Cod. Civ., per quella civile, e 4. L. 14.11.1981 L. 689, per quella amministrativa ) , infatti, giustifica il superamento della angusta logica di mercato quando rappresenta l’unica soluzione per tutelare la vita e la salute di milioni di persone. 
 


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